(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 140-bis del 23 dicembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato 1. In applicazione della direttiva di cui al dcreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, il presidente della giunta regionale provvede al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che ne facciano domanda. 2. A tal fine, il presidente della giunta regionale acquisisce il parere del comune ove ha sede l'istituzione che deve essere espresso nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, e' in facolta' del presidente della giunta regionale di procedere indipendentemente dal parere. 3. Qualora gli elementi della domanda risultino insufficienti ai fini dell'istruttoria, il presidente della giunta regionale, invita, entro un termine non superiore a sessanta giorni, l'istituzione interessata a fornire integrazioni e chiarimenti. 4. Il decreto del presidente e' adottato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, nell'ipotesi di cui al comma 3, dalla data di ricevimento degli elementi integrativi e dei chiarimenti.