(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 140-bis
                        del 23 dicembre 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato
 
   1. In applicazione della direttiva di cui al dcreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  16  febbraio  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 23 febbraio  1990,  n.  45,  il  presidente  della
giunta   regionale  provvede  al  riconoscimento  della  personalita'
giuridica  di  diritto  privato  delle   istituzioni   pubbliche   di
assistenza e beneficenza che ne facciano domanda.
   2.  A tal fine, il presidente della giunta regionale acquisisce il
parere del comune ove ha sede l'istituzione che deve essere  espresso
nel  termine  di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, e' in
facolta'  del  presidente  della  giunta   regionale   di   procedere
indipendentemente dal parere.
   3.  Qualora  gli elementi della domanda risultino insufficienti ai
fini dell'istruttoria, il presidente della giunta regionale,  invita,
entro  un  termine  non  superiore  a  sessanta giorni, l'istituzione
interessata a fornire integrazioni e chiarimenti.
   4.  Il  decreto  del  presidente  e' adottato entro novanta giorni
dalla data di ricevimento della domanda o,  nell'ipotesi  di  cui  al
comma  3,  dalla data di ricevimento degli elementi integrativi e dei
chiarimenti.